Indennità di malattia

 

La lavoratrice  che non sia in grado di espletare le sue mansioni a causa della malattia e delle sue conseguenze, ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie fino alla guarigione, a conservare il posto di lavoro (per un periodo di tempo) e a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione. 

Ha, inoltre, diritto all’anzianità di servizio per tutto il periodo di assenza per malattia e, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o assistenza, gli è dovuta la retribuzione (a carico del datore di lavoro, se la legge o la contrattazione collettiva lo prevedono) o un’indennità di malattia (a carico dell’INPS) nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dalla legge.

  • Rapporto di lavoro privato: l’indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia fino a un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia di norma sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi il pagamento è a carico dell’INPS (con possibili integrazioni da parte del datore di lavoro se previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, CCNL).

 

  • Pubblico impiego: il dipendente assente per malattia conserva il posto per un periodo di diciotto mesi nel triennio. Nei casi particolarmente gravi, è consentito assentarsi per ulteriori diciotto mesi, ma senza retribuzione.

 

Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia diminuisce nel tempo secondo il seguente schema:

• intera retribuzione dall’inizio della malattia e fino al 9° mese compreso;

• 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza;

• 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese, termine ultimo per la conservazione del posto.